ARTICOLO 16
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 2000 Articolo 18
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 2000 Articolo 18
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 18 del 2001 Articolo
13
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(Interventi nel settore sociale) 1. Per l'ulteriore applicazione per il triennio 1999-2001 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34 (Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS), è autorizzata la spesa di annue lire 250 milioni (cap. 61045). 2. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 41/1997, per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 (Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti), è estesa all'anno 2001 (cap. 60880). 3. Per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 (Finanziamento delle spese per realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 900 milioni, di cui 400 milioni per l'anno 1999 e lire 500 milioni per l'anno 2000 (cap. 61620). 4. La spesa di annue lire 4.000 milioni per gli anni 1999 e 2000, autorizzata dall'articolo 23, comma 5, della l.r. 41/1997, per la concessione di contributi ad Enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è rideterminata in lire 1.500 milioni per l'anno 1999, e in lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001 (cap. 58700). 5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate) è così sostituito: "2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1".
Riferimenti Normativi ATTIVI
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 41 del 1997 Articolo
23
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 80 del 1990 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 34 del 1998
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 41 del 1997 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 38 del 1988
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 11 del 1987
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 42 del 1995
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